Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo
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Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
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Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo
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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale
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Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o
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dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo
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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti,le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli
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liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11
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; e) la professione o il mestiere; f) l'abitazione e, quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'art. 10, anche il comune di residenza.
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trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini